[1]in vigore

[2]1. La presente Convenzione entrera' in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 2. Per ogni Stato che ratifica, accetta, approva la presente Convenzione o vi aderisce dopo la sua entrata in vigore, la Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 3. Le disposizioni transitorie che si applicano a partire dall'entrata in vigore della presente convenzione figurano nell'Allegato.

Testo vigente dal 29 luglio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2025-07-18;107~traduzione-di-cortesia-art20 · fonte del testo