[1]in materia di gestione del rischio di catastrofi

[2]1. Le parti convengono di intensificare la cooperazione in materia di gestione del rischio di catastrofi per continuare a definire e attuare misure volte a ridurre i rischi per le comunita' e a gestire le conseguenze delle catastrofi naturali a tutti i livelli della societa'. E' opportuno riservare particolare attenzione ad azioni preventive e ad un approccio proattivo nella gestione dei pericoli e dei rischi per ridurre le minacce e le vulnerabilita' connesse alle catastrofi naturali. 2. La cooperazione in questo campo e' incentrata sui seguenti elementi di programma:

  • a)riduzione o prevenzione del rischio di catastrofi e attenuazione delle relative conseguenze:
  • b)ricorso alla gestione delle conoscenze, all'innovazione, alla ricerca e all'istruzione per creare una cultura della sicurezza e una capacita' di resistenza a tutti i livelli;
  • c)preparazione alle catastrofi;
  • d)elaborazione di politiche, sviluppo della capacita' istituzionale e creazione di un consenso per la gestione delle catastrofi;
  • e)risposta alle catastrofi;
  • f)valutazione e monitoraggio dei rischi di catastrofi.

Testo vigente dal 20 giugno 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-05-25;107~art54 · fonte del testo