[1]sanitarie e fitosanitarie (SPS)

[2]1. Le parti collaborano in merito alle questioni di sicurezza alimentare e sanitarie e fitosanitarie per tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante nei territori delle parti. 2. Le parti avviano discussioni e scambi di informazioni sulle rispettive misure definite dall'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS), dalla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV), dall'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) e dalla Commissione del CODEX Alimentarius (Codex). 3. Le parti convengono di migliorare la comprensione e la collaborazione reciproche per quanto riguarda le questioni SPS e il benessere degli animali. Tale potenziamento della capacita' e' in funzione delle necessita' di ciascuna parte ed e' effettuato al fine di aiutare tale parte a conformarsi al quadro normativo dell'altra parte. 4. Su richiesta di una di esse, le parti avviano tempestivamente un dialogo sulle questioni SPS onde discutere di queste e di altre questioni urgenti ivi attinenti nell'ambito del presente articolo.

Testo vigente dal 20 giugno 2016

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2016-05-25;107~art15 · fonte del testo