disposizioni dell'articolo 7 e dell'articolo 8 si applicano anche a stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, definiti rispettivamente nella Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961, nella Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988.

Testo vigente dal 21 giugno 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-06-01;107~accordo-art9 · fonte del testo