per ottenere le informazioni 1. Se l'Amministrazione adita non dispone delle informazioni richieste, avvia le inchieste volte ad ottenere quelle informazioni. 2. Se l'Amministrazione adita non e' l'autorita' competente per svolgere le inchieste, essa puo', oltre ad indicare l'Autorita' competente, trasmettere la richiesta all'Autorita' competente.

Testo vigente dal 21 giugno 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-06-01;107~accordo-art13 · fonte del testo