alla Conferenza 1. In conformita' con le disposizioni della Convenzione e delle Norme Procedurali della Conferenza, la prima sessione della Conferenza delle Parti sara' aperta a: (a) i Rappresentanti delle Parti della Convenzione, (b) i Rappresentanti degli Stati osservatori di cui al paragrafo 7 dell'Articolo 22 della Convenzione, (c) i Rappresentanti delle Nazioni Unite, delle sue agenzie specializzate e dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica; (d) i Rappresentanti delle organizzazioni osservatrici di cui al paragrafo 7 dell'Articolo 22 della Convenzione; (e) altre persone invitate dal Segretariato; (f) i funzionari delle Nazioni Unite addetti alla Conferenza. 2. Le riunioni pubbliche della Conferenza delle Parti saranno aperte ai rappresentanti dei mezzi di informazione accreditati presso la Conferenza, di concerto con il Governo.

Testo vigente dal 23 aprile 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1999-03-26;107~accordo-art2 · fonte del testo