Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare:

  • a)accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Impero di Etiopia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, con scambio di note, firmato ad Addis Abeba il 25 novembre 1971;
  • b)convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista cecoslovacca per evitare la doppia imposizione sui redditi e il patrimonio afferenti l'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Praga il 28 agosto 1973.

Testo vigente dal 18 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-02-24;107~approvazione-art1 · fonte del testo