[1]La presente Intesa entrera' in vigore alla data in cui le Parti avranno notificato l'adempimento delle rispettive procedure interne previste per la sua entrata in vigore ed avra' una durata a tempo indeterminato, con facolta' di recesso su richiesta di una delle due Parti, con un preavviso di sei mesi. b. In caso di recesso della presente Intesa, i contratti eventualmente in corso a quella data avranno esecuzione secondo i principi in precedenza stabiliti per ognuno di essi. Rimarranno comunque in vigore i doveri e gli obblighi di cui all'Art. 7. c. La presente Intesa puo' essere modificata in qualsiasi momento previo consenso delle Parti. Fatto a Budapest il 7 aprile 1993. in due originali in lingua italiana ed ungherese, essendo ambedue i testi egualmente autentici.

[2]PER IL MINISTERO DELLA DIFESA PER IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELLA REPUBBLICA UNGHERESE IL SEGRETARIO GENERALE/DNA IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELLA DIFESA/ISPETTORE DEGLI AFFARI ECONOMICI

[3](Gen. SA. Luciano MELONI) (Dr. Sandor TURJAN)

[4]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 17 aprile 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-03-23;106~memorandum-art11 · fonte del testo