: Considerato lo spirito di grande amicizia e tenendo conto dell'impatto reciproco e benefico che deriverebbe da una migliore comprensione delle rispettive culture, le due parti svilupperanno gli scambi d'interesse culturale e di dizione sociale tra i membri delle forze armate dei due Paesi e le loro famiglie.

Testo vigente dal 17 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;105~convenzione-art5 · fonte del testo