I membri della Corte godono dei privilegi, della immunita' e delle facilitazioni normalmente riconosciuti ai membri delle giurisdizioni internazionali e dai tribunali arbitrali internazionali, affinche' la Corte medesima possa assolvere nel migliore dei modi ai propri compiti. In virtu' di quanto sopra, essi non possono in particolare venir perseguiti o ricercati per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale; essi continuano a godere di tale immunita' dopo la cessazione delle funzioni. Le immunita' di cui al presente articolo, eccezion fatta per quella predisposta in favore degli atti di cui al comma precedente, possono essere revocate dalla Corte.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~prtotocollo-n-8-art8 · fonte del testo