In caso d'impedimento di un giudice questi e' sostituito a titolo temporaneo dal supplente, alle condizioni in cui all'articolo 11, terzo comma; qualora anche quest'ultimo sia impedito, la sostituzione e' garantita alle stesse condizioni dal supplente dell'altro giudice, nominato su proposta delle stesse autorita'.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~prtotocollo-n-8-art6 · fonte del testo