1. Le domande di anticipazioni di cui all'articolo 21 della Convenzione sono presentate dagli organismi nazionali o interstatali che si propongono di rimediare alle conseguenze delle fluttuazioni dei corsi dei prodotti, oppure dalle associazioni di produttori, con l'accordo dello Stato associato o degli Stati associati interessati. 2. Le anticipazioni possono essere concesse per un massimo di 3 anni, indipendentemente dalla durata di applicazione della Convenzione. Esse sono esenti da interessi nel termine di rimborso stipulato. 3. Il rimborso delle anticipazioni e il pagamento di eventuali indennita' di mora sono garantiti dallo Stato associato o dagli Stati associati interessati.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~prtotocollo-n-6-art11 · fonte del testo