Ciascuno Stato associato puo' altresi' mantenere o creare unioni doganali, zone di libero scambio o accordi di cooperazione economica con uno o piu' altri paesi terzi, purche' questi siano compatibili con le disposizioni della presente Convenzione e in particolare con l'articolo 11, nonche' con le disposizioni prese ai fini dell'applicazione dell'articolo 10. Il Consiglio di Associazione e' tenuto informato dallo Stato o dagli Stati associati interessati. A richiesta della Comunita', hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~art14 · fonte del testo