Per la concessione da parte della Comunita' degli aiuti previsti all'articolo 20 della Convenzione e delle anticipazioni previste all'articolo 21 della Convenzione e ai corrispondenti articoli della decisione nonche', eventualmente, per progetti o programmi che presentano un carattere d'urgenza, e' istituita dal regolamento finanziario di cui all'articolo 23 e dal regolamento interno del Comitato una procedura accelerata.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~accordo-art16 · fonte del testo