Alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo, gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale comunicano al Consiglio di Associazione la loro tariffa doganale, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni di cui sopra. A richiesta della Comunita' economica europea, si procede a consultazioni su tale tariffa in seno al Consiglio di Associazione.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047~protocollo-n-3-art4 · fonte del testo