[1]La presente convenzione sara' ratificata ed entrera' in vigore dopo lo scambio degli strumenti di ratifica che avra' luogo non appena possibile. La presente convenzione e' applicabile ai crimini e delitti commessi posteriormente alla data della sua entrata in vigore. Tuttavia, le parti contraenti potranno concedere l'estradizione per crimini e delitti commessi anteriormente alla presente convenzione sulla base della legislazione rispettiva dei due Stati. Essa restera' in vigore fino allo spirare di un anno a contare dal giorno in cui una delle parti contraenti avra' dichiarato di volerne fare cessare gli effetti.

[2]IN FEDE DI CHE i plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione di reciproco aiuto giudiziario, di esecuzione delle sentenze e di estradizione e vi hanno apposto i loro sigilli.

[3]FATTO a Roma, il 12 febbraio 1971, in duplice originale. (Seguono le firme).

Testo vigente dal 28 marzo 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043~art51 · fonte del testo