Le decisioni di cui all'articolo precedente non potranno dar luogo ad alcuna esecuzione forzata da parte delle autorita' dell'altro paese, ne' formare oggetto, da parte di dette autorita', di alcuna pubblica formalita', quali l'iscrizione, la trascrizione o la rettifica sui pubblici registri, se non dopo che siano state dichiarate esecutive.

Testo vigente dal 28 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043~art19 · fonte del testo