Art. 34 — Protesi e ausili tecnici

Con decreto del Ministro della sanita' da emanare, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella revisione e ridefinizione del nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo comma dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono inseriti apparecchi e attrezzature elettronici e altri ausili tecnici che permettano di compensare le difficolta' delle persone con hand- icap fisico o sensoriale.

Testo vigente dal 17 febbraio 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art34 · fonte del testo