Art. 19 — Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio

In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacita' lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili. Ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacita' lavorativa e relazionale dell'individuo e non solo della minorazione fisica o psichica. La capacita' lavorativa e' accertata dalle commissioni di cui all'articolo 4 della presente legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.

Testo vigente dal 17 febbraio 1992

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 406/1992

    Illegittimità dichiarata
    29 ottobre 1992

    L'affidamento dell'accertamento dell'handicap alle commissioni mediche presso le unità sanitarie locali ha rilevanza per tutti gli interventi previsti dalla legge, anche esorbitanti dalle competenze regionali (quali ad esempio, l' inserimento nel mondo del lavoro e nella scuola, etc.) cosicché non può lamentarsi al riguardo una lesione delle competenze regionali. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 19, l. 5 febbraio 1992, n. 104, sollevata dalla regione Lombardia).

    Art. 41 Legge 104 · Art. 10 Legge 104 · Art. 117 cost. · Art. 118 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art19 · fonte del testo