Art. 11 — Soggiorno all'estero per cure

Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanita' 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, ove nel centro di altissima specializzazione estero non sia previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, il soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con il centro e' equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed e' rimborsabile nella misura prevista dalla deroga. La commissione centrale presso il Ministero dela sanita' di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro della sanita' 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, esprime il parere sul rimborso per i soggiorni collegati agli interventi autorizzati dalle regioni sulla base di criteri fissati con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale sono disciplinate anche le modalita' della corresponsione di acconti alle famiglie.

Testo vigente dal 17 febbraio 1992

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 406/1992

    Illegittimità dichiarata
    29 ottobre 1992

    Il riconoscimento, nell'art. 11, secondo comma. legge n. 104 del 1992, del rimborso per il soggiorno in albergo di handicappati ed eventuali accompagnatori, costituisce una ipotesi di deroga al regime ordinario, che esclude di norma dal rimborso le spese di soggiorno (art. 6, comma quattordicesimo, stessa legge) e, al tempo stesso, il parere previsto al riguardo da parte della Commissione centrale presso il Ministero della Sanità - nella quale peraltro sono presenti anche rappresentanti della Regione - risponde all'esigenza, particolarmente pressante in siffatte ipotesi, di assicurare la più rigorosa applicazione di criteri uniformi in tutto il territorio nazionale, con conseguente esclusione della denunciata lesione delle competenze regionali (v. in proposito l'art. 7, secondo e terzo comma del decreto del Ministro della Sanità 3 novembre 1989, recante criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero). (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma secondo, l. 5 febbraio 1992, n. 104, sollevata dalla regione Lombardia).

    Art. 41 Legge 104 · Art. 10 Legge 104 · Art. 117 cost. · Art. 118 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art11 · fonte del testo