[1]Tasse doganali e pezzi di ricambio

[2]1. Ciascuna Parte consentira' l'ingresso nel proprio territorio ai veicoli rimorchiati immatricolati nel territorio dell'altra Parte, senza restrizioni e senza pretendere il pagamento di tasse e/o dazi doganali dovuti su di essi e sulle merci in transito, a condizione che le garanzie doganali accettate siano efficaci fino alla riesportazione. 2. E' consentito importare pezzi di ricambio di veicoli rimorchiati allo scopo di sostituire le parti danneggiate in caso di guasto del veicolo rimorchiato nel territorio di una delle Parti. Tali articoli saranno soggetti alle leggi, ai regolamenti e alle istruzioni vigenti in ciascun Paese. 3. All'arrivo nell'altro Paese, ai rimorchi ed i semirimorchi sara' applicata una targa temporanea, che verra' installata e disinstallata nell'area dedicata alla linea Ro-Ro, previo pagamento di una somma concordata tra le Parti.

Testo vigente dal 10 luglio 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-06-23;104~accordo-art7 · fonte del testo