[1]Sospensione temporanea

[2]Ciascuna Parte potra' sospendere temporaneamente l'applicazione del presente Accordo, esclusivamente per motivi di ordine e sicurezza pubblica, dandone comunicazione all'altra Parte entro i successivi trenta giorni.

Testo vigente dal 10 luglio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2025-06-23;104~accordo-art11 · fonte del testo