1. L'impresa con sede sociale nel territorio di una delle due Parti Contraenti, che effettua il trasporto di merci deve essere munita, per i trasporti tra i due Paesi e di transito, di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente dell'altro Paese, salvo quanto disposto dall'Art. 12 e salvo diversa decisione adottata dalla Commissione Mista sull'esenzione dall'autorizzazione nei trasporti bilaterali. L'autorizzazione e' valida per un viaggio di andata e ritorno. 2. Nell'effettuazione del trasporto di merci, l'ingresso, il movimento e la permanenza del veicolo, nonche' dei conducenti, nel territorio dell'altra Parte Contraente, potranno essere sottoposti, a titolo di reciprocita', a particolari condizioni, controlli e cautele, quando lo richiedano esigenze di' sicurezza dello Stato. 3. Ai fini del presente Accordo sono da considerarsi in transito i trasporti attraverso il territorio di uno dei due Stati contraenti con destinazione verso uno Stato terzo senza che vi sia carico o scarico di merci nel territorio dello Stato contraente attraverso il quale il transito ha luogo.

Testo vigente dal 16 giugno 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-05-27;103~accordo-art11 · fonte del testo