[1]con le altre organizzazioni

[2]Nell'intraprendere attivita' e nel perseguimento dei suoi scopi, il Centro puo' - dietro approvazione del Comitato dei Governatori - ricercare l'opportuna cooperazione con altri Stati che non siano parte al presente Statuto, le Nazioni Unite ed i suoi organi ausiliari, le Agenzie specializzate delle Nazioni Unite e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, le organizzazioni governative e non governative, gli istituti scientifici e le societa' nazionali.

Testo vigente dal 12 aprile 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-03-15;103~atto-costitutivo-art15 · fonte del testo