La revocazione delle sentenze puo' essere richiesta alla Corte solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un'influenza decisiva e che, prima della pronunzia della sentenza, era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revocazione. La procedura di revocazione si apre con una sentenza della Corte che constata espressamente l'esistenza di un fatto nuovo, ne riconosce i caratteri che consentono l'adito alla revocazione e dichiara per questo motivo ricevibile l'istanza. Nessuna istanza di revocazione puo' essere proposta dopo la scadenza di un termine di dieci anni dalla data della sentenza.

Testo vigente dal 31 maggio 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-05-11;102~art44 · fonte del testo