di deposito

  • 1)Condizioni autorizzate a) Con riserva del capoverso b) e del comma 2), una Parte contraente fissa, come data di deposito di una domanda, la data in cui l'ufficio ha ricevuto le indicazioni e gli. elementi di seguito indicati, nella lingua stabilita secondo l'articolo 3.3.):
  • i)L'indicazione, esplicita o implicita, che e' prevista la registrazione di un marchio;
  • ii)indicazioni che consentano di stabilire l'identita' del depositante;
  • iii)indicazioni sufficienti per stabilire un contatto per corrispondenza con il depositante o il suo eventuale mandatario;
  • iv)una riproduzione sufficientemente netta del marchio di cui si chiede la registrazione;
  • v)la lista dei prodotti o dei servizi per i quali si richiede la registrazione;
  • vi)quando l'articolo 3.1)a) xvii) o b) e' applicabile, la dichiarazione di cui all'articolo 3.1 a) xvii) oppure la dichiarazione e la prova di cui all'articolo 3.1) b), rispettivamente, secondo le norme legislative della Parte contraente; se tali norme lo prevedono, queste dichiarazioni dovranno essere firmate dal depositante anche se ha un mandatario.
  • b)Ogni Parte contraente puo' fissare come data di deposito della domanda la data in cui l'ufficio ha ricevuto anche solo una parte e non la totalita' delle indicazioni e degli elementi di cui al capoverso a), ovvero li ha ricevuti in una lingua diversa da quella richiesta secondo l'articolo 3.3).
  • 2)Condizione supplementare autorizzata e' Una Parte contraente puo' prevedere che nessuna data di deposito sia fissata fin quando le tasse richieste non sono state pagate.
  • b)Una Parte contraente puo' applicare la condizione di cui al capoverso a) solo se gia' applicava tale condizione al momento di divenire parte del presente trattato.
  • 3)Rettifiche e termini Le modalita' da seguire per procedere a rettifiche nell'ambito dei commi 1) e 2) ed i termini applicabili in materia sono stabiliti nel regolamento di esecuzione.
  • 4)Divieto di altre condizioni Nessuna Parte contraente puo' esigere l'adempimento di requisiti diversi da quelli enunciati ai commi 1) e 2) per quanto concerne la data di deposito.

Testo vigente dal 21 aprile 1999

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-03-29;102~trattato-art5 · fonte del testo