Gli aumenti di aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine derivanti dalle modificazioni apportate all'articolo 7 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, con la presente legge hanno effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per le giacenze dei prodotti assoggettati ai predetti aumenti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15.

Testo vigente dal 8 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-07;102~art3 · fonte del testo