• a)Alla Commissione esaminatrice e' sottoposta per ciascun allievo una distinta dei voti da lui riportati per materia nei componimenti del 1° e del 2° trimestre dell'ultimo anno di studi. Anche i componimenti sono tenuti a sua disposizione. I risultati complessivi ottenuti dagli allievi in questi componimenti, in tutte le materie, comprese le materie artistiche e l'educazione fisica, intervengono per 1/3 nella media finale.
  • b)La Commissione esaminatrice potra', nelle sue deliberazioni, tener conto dei voti ottenuti dagli allievi durante tutto l'anno scolastico.

Testo vigente dal 8 marzo 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1960-01-03;102~allegato-art8 · fonte del testo