1. Uno Stato contraente puo', conformemente all'art. 60:

  • a)riservarsi la competenza delle sue autorita' ad adottare misure volte alla protezione dei beni di un minore che si trovino sul suo territorio;
  • b)riservarsi di non riconoscere una responsabilita' genitoriale o una misura che potrebbe essere incompatibile con una misura adottata dalle sue autorita' riguardo a tali beni. 2. La riserva puo' essere ristretta ad alcune categorie di beni.

Testo vigente dal 9 luglio 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-06-18;101~art55 · fonte del testo