1. Le autorita' dello Stato contraente di residenza abituale del minore o dello Stato contraente in cui sia stata adottata una misura di protezione possono rilasciare al detentore della responsabilita' genitoriale o ad ogni persona alla quale sia affidata la protezione della persona o dei beni del minore, su sua richiesta, un certificato attestante la sua qualita' e i poteri che le sono conferiti. 2. La qualita' e i poteri indicati nel certificato sono considerati validi, fino a prova contraria. 3. Ogni Stato contraente designa le autorita' competenti a rilasciare il certificato.

Testo vigente dal 9 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;101~art40 · fonte del testo