1. Ferma restando la possibilita' di reclamare spese ragionevoli corrispondenti ai servizi forniti, le Autorita' centrali e le altre autorita' pubbliche degli Stati contraenti sostengono le proprie spese dovute all'applicazione delle disposizioni del presente capitolo. 2. Uno Stato contraente puo' concludere accordi con uno o piu' Stati contraenti sulla ripartizione delle spese.

Testo vigente dal 9 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;101~art38 · fonte del testo