[1]- Sistema multilaterale di accesso e di ripartizione dei vantaggi

[2]10.1 Nelle loro relazioni con gli altri Stati, le Parti riconoscono i diritti sovrani degli Stati sulle proprie risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ivi compreso il fatto che la facolta' di determinare l'accesso a tali risorse spetta ai governi e dipende dalla legislazione nazionale. 10.2 Nell'esercizio dei loro diritti sovrani, le Parti contraenti convengono di istituire un sistema multilaterale efficiente, efficace e trasparente sia per favorire l'accesso alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, sia per condividere in modo giusto ed equo, i vantaggi derivanti dall'uso di dette risorse, in una prospettiva complementare e di reciproco rafforzamento.

Testo vigente dal 23 aprile 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-04-06;101~art10 · fonte del testo