di specifici pagamenti australiani dall'accertamento dei redditi da parte dell'Italia Qualora una persona riceva o abbia diritto a ricevere una prestazione prevista dalla legislazione italiana in base al presente Accordo, o ad altro titolo, e tale prestazione includa una integrazione italiana e/o una maggiorazione sociale italiana e/o prestazioni familiari per le persone a carico, ogni maggiorazione per minori a carico corrisposta dall'Australia a tale persona e/o al suo coniuge, ai sensi della legislazione australiana di sicurezza sociale, non sara' inclusa nell'accertamento dei redditi effettuato dall'Italia ai fini della determinazione all'ammontare dell'integrazione italiana e/o della maggiorazione sociale italiana e/o delle prestazioni familiari.

Testo vigente dal 21 aprile 1999

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-03-24;101~accordo-art13 · fonte del testo