[1]Dispensa dagli obblighi in circostanze eccezionali.

[2]1. Il Consiglio puo', con votazione speciale, dispensare un membro da un obbligo in seguito a circostanze eccezionali o critiche, in caso di forza maggiore o di obblighi internazionali stabiliti nella Carta delle Nazioni Unite nei confronti dei territori amministrati sotto il regime di tutela. 2. Quando concede una dispensa ad un membro a norma del paragrafo 1, il Consiglio precisa esplicitamente con quali modalita', a quali condizioni e per quanto tempo il membro e' dispensato da detto obbligo. 3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, il Consiglio non concede la dispensa ad un membro per quanto segue:

  • a)l'obbligo, imposto a questo membro dall'articolo 24, di versare il suo contributo oppure di ovviare alle conseguenze derivanti dalla mancanza di versamento;
  • b)un contingente di esportazione o un'altra limitazione imposta alle esportazioni, se questo contingente o queste limitazioni sono gia' state superate;
  • c)l'obbligo di richiedere il pagamento di qualsiasi contributo riscosso a titolo dell'articolo 39.

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004~art60 · fonte del testo