[1]Cacao trasformato.

[2]1. Si riconosce che i paesi in via di sviluppo devono ampliare le basi della loro economia, in particolare mediante l'industrializzazione e l'esportazione di articoli manufatti, ivi compresa la trasformazione del cacao e l'esportazione di derivati del cacao e del cioccolato. A questo proposito si riconosce anche la necessita' di vigilare affinche' non venga danneggiata gravemente la posizione del cacao nell'economia dei membri esportatori o di quelli importatori. 2. Qualora ravvisi il rischio di danno ai propri interessi in uno qualsiasi di questi settori, ogni membro puo' dare l'avvio a consultazioni con l'altro membro interessato al fine di raggiungere un'intesa soddisfacente per le parti in causa, in mancanza della quale il membro puo' riferire al Consiglio, che presta a tal fine i suoi buoni uffici.

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004~art54 · fonte del testo