[1]Privilegi ed immunita'.

[2]1. L'Organizzazione ha personalita' giuridica. Essa puo', in particolare, concludere contratti, acquistare o cedere beni mobili ed immobili e stare in giudizio. 2. Lo statuto, i privilegi e le immunita' dell'Organizzazione, del suo direttore esecutivo, del suo personale e dei suoi esperti, nonche' dei rappresentanti dei membri che si trovano sul territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (qui di seguito chiamato "il governo ospitante") per esercitare le loro funzioni, continuano ad essere disciplinati dall'Accordo relativo alla sede, concluso a Londra il 26 marzo 1975, fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord e l'Organizzazione internazionale del cacao. 3. L'accordo relativo alla sede di cui al paragrafo 2 e' indipendente dal presente Accordo. Esso prende fine nei seguenti casi:

  • a)se viene concluso un accordo in questo senso fra il Governo ospitante e l'Organizzazione;
  • b)quando la sede dell'Organizzazione non si trova piu' sul territorio del Governo ospitante, oppure;
  • c)qualora l'Organizzazione cessi di esistere. 4. L'Organizzazione puo' concludere con uno o piu' altri Stati membri accordi, che devono essere approvati dal Consiglio, riguardanti i privilegi e le immunita' che possono essere necessari per la buona applicazione del presente Accordo.

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004~art21 · fonte del testo