[1]Ammissione di osservatori

[2]1. Il Consiglio puo' invitare qualsiasi non membro che e' membro dell'organizzazione delle Nazioni Unite, delle sue istituzioni specializzate oppure della Agenzia internazionale per l'energia atomica, ad assistere ad una qualsiasi delle sue riunioni in qualita' di osservatore. 2. Il Consiglio puo' anche invitare una qualsiasi delle organizzazioni elencate all'articolo 13 ad assistere, in qualita' di osservatore ad una delle sue riunioni.

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004~art14 · fonte del testo