Il presente Accordo sara' ratificato dagli Stati firmatari conformemente alle loro norme costituzionali rispettive e sara' concluso validamente, per quanto concerne la Comunita', con decisione del Consiglio presa a norma delle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita' e notificata alle Parti dell'Accordo. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della suddetta conclusione saranno scambiati a Bruxelles.

Testo vigente dal 2 agosto 1962

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002~art75 · fonte del testo