Quando un'azione comune delle Parti Contraenti risulti necessaria per raggiungere, nell'applicazione del regime di Associazione, uno degli obiettivi del presente Accordo senza che quest'ultimo abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio di Associazione prende le disposizioni del caso.

Testo vigente dal 2 agosto 1962

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002~art70 · fonte del testo