Le Parti Contraenti riconoscono che i principi enunciati negli articoli 85, 86, 90 e 92 del Trattato che istituisce la Comunita' dovranno essere resi applicabili ai loro rapporti d'Associazione.
Testo vigente dal 2 agosto 1962
Le Parti Contraenti riconoscono che i principi enunciati negli articoli 85, 86, 90 e 92 del Trattato che istituisce la Comunita' dovranno essere resi applicabili ai loro rapporti d'Associazione.
Testo vigente dal 2 agosto 1962
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002~art51 · fonte del testo
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