Il Consiglio di Associazione puo' prevedere a beneficio della Grecia l'elaborazione e lo sviluppo di programmi di assistenza tecnica in materia di mano d'opera. Esso decide in merito all'eventuale finanziamento di questi programmi.

Testo vigente dal 2 agosto 1962

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002~art46 · fonte del testo