I dazi doganali all'importazione e le tasse di effetto equivalente in vigore tra gli Stati membri della Comunita' da una parte e la Grecia dall'altra parte, sono progressivamente aboliti ad opera di questi alle condizioni stabilite negli articoli 14 e 15 dell'Accordo.

Testo vigente dal 2 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002~art13 · fonte del testo