Durante il periodo transitorio previsto dall'art. 6, le Parti Contraenti procedono, nella misura. necessaria al buon funzionamento dell'Associazione, al riavvicinamento delle loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia doganale, tenendo conto dei riavvicinamenti gia' operati dagli Stati membri della Comunita'.

Testo vigente dal 2 agosto 1962

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002~art11 · fonte del testo