[1]L'onere complessivo derivante dalla presente legge, valutato per l'esercizio 1984 e per l'esercizio 1985 in L. 185.000.000 e per l'esercizio 1986 in L. 230.000.000, sara' fronteggiato mediante la seguente riduzione delle dotazioni organiche delle categorie VII e VIII di cui alla legge 22 dicembre 1981, n. 797:

[2]vice dirigenti.......................... 26 consiglieri............................ 15 La determinazione dei contingenti in cui deve essere apportata la riduzione e del numero dei posti da ridurre e' effettuata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. La riduzione effettuata sara' tenuta ferma ad ogni successiva rideterminazione, di cui all'articolo 5 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, della dotazione organica del personale direttivo.

Testo vigente dal 3 agosto 1984

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1984-07-26;416~art4 · fonte del testo