Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'ufficio territoriale del Governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Ascoli Piceno e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 2, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici della provincia di Fermo. Le responsabilita' relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi e agli uffici della provincia di Fermo a decorrere dalla data del loro insediamento.

Testo vigente dal 15 giugno 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2004-06-11;147~art7 · fonte del testo