In occasione della Giornata nazionale le istituzioni pubbliche, le organizzazioni della societa' civile e le associazioni e gli enti del Terzo settore possono promuovere iniziative finalizzate alla sensibilizzazione e alla prevenzione del body shaming, quali convegni, eventi, dibattiti, incontri, cerimonie, manifestazioni culturali e campagne informative e sociali. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate a:

  • a)prevenire e contrastare il fenomeno del body shaming;
  • b)favorire l'informazione e la sensibilizzazione sul problema della discriminazione basata sull'aspetto fisico;
  • c)incentivare la promozione dell'accettazione del proprio corpo e il rispetto di quello degli altri nonche' della salute fisica e psicologica;
  • d)promuovere un uso consapevole delle piattaforme sociali telematiche, sviluppare una consapevolezza critica delle immagini ideali e ritoccate nelle piattaforme medesime e nella pubblicita' nonche' promuovere un uso consapevole del linguaggio e delle tecnologie digitali, rispettoso della reputazione altrui.

Testo vigente dal 9 ottobre 2025

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2025-10-03;150~art2 · fonte del testo