Il Comitato dei delegati ha le seguenti funzioni:

  • a)stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi;
  • b)elegge, tra gli iscritti alla Cassa, otto membri del Consiglio di amministrazione e due membri effettivi ed un membro supplente del Collegio dei sindaci;
  • c)approva i bilanci preventivo e consuntivo;
  • d)esercita tutte le attribuzione previste dalla legge. Il Comitato dei delegati dura in carica quattro anni.

Testo vigente dal 27 febbraio 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;100~art6 · fonte del testo