Per il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge i poteri attribuiti agli organi della Cassa sono esercitati da un commissario, nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali. Entro l'undicesimo mese il commissario e' tenuto a indire le elezioni dei delegati.

Testo vigente dal 9 marzo 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;160~art44 · fonte del testo