Art. 19 — Controllo della Corte dei conti

La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla gestione dell'ente con le modalita' previste dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in quanto compatibili, e riferisce al Parlamento sull'efficienza economica e finanziaria dell'attivita' svolta nell'esercizio esaminato.

Testo vigente dal 30 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-17;210~art19 · fonte del testo