Art. 30 — Decisione

L'articolo 321 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 321 - (Decisione). - Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa. La sentenza e' depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione".

Testo vigente dal 27 novembre 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374~art30 · fonte del testo